Contributi paritetici

I datori di lavoro e i lavoratori versano ciascuno la metà dei contributi all'AVS/AI/IPG e AD. Sia i contributi alla cassa di compensazione familiare che le spese amministrative sono esclusivamente a carico dei datori di lavoro.

A quanto ammontano i contributi?

Il nostro calcolatore online fornisce informazioni.

Ulteriori dettagli sono disponibili qui:

Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie

Inizio dell’obbligo contributivo
L'obbligo contributivo per persone che esercitano un'attività lucrativa inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.
Esempio: le persone nate nel 2000 sono soggette all'obbligo contributivo a partire dal 1° gennaio 2018.

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Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG
Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie
Fine dell’obbligo contributivo
L'obbligo contributivo termina al compimento del 64° anno di età (per le donne) e del 65° anno di età (per gli uomini). Qualora l'attività lucrativa venga proseguita, l'obbligo contributivo sussiste sia per il datore di lavoro che per il collaboratore fino al termine dell'attività lucrativa.

Deve tuttavia essere detratta un'esenzione per anzianità (CHF 1'400/al mese, risp. CHF 16'800/anno) dal reddito determinante.

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Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
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Reddito di poco conto
Su un reddito annuo inferiore a CHF 2'300 i contributi alle assicurazioni sociali devono essere di norma versati solo se il lavoratore lo desidera espressamente.

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Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Definizione dei contributi d’acconto provvisori
Sulla base della massa salariale prevedibile la cassa di compensazione determina i contributi d'acconto provvisori all'inizio dell'anno contributivo. La base per la definizione del contributo d'acconto è costituita dalla massa salariale dell'anno precedente o dalla dichiarazione del datore di lavoro. Qualora la somma dei salari dovesse variare notevolmente nel corso dell'anno contributivo, tale variazione deve essere comunicata alla cassa di compensazione utilizzando l'applicazione online della piattaforma connect oppure utilizzando il tradizionale modulo in formato PDF: Modifica dei contributi d'acconto forfettari.

I contributi per una massa salariale annuale fino a 200'000 franchi sono pagati dal datore di lavoro trimestrialmente. Oltre a questo limite i contributi vengono fatturati mensilmente. La scadenza di pagamento è il 10° giorno dalla fine del trimestre o mese.

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Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
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Determinazione dei contributi definitivi
I contributi definitivi vengono determinati a ricezione della comunicazione da parte del datore di lavoro del totale dei salari. La relativa comunicazione deve essere trasmessa alla cassa di compensazione entro e non oltre il 30 gennaio dopo l'anno contributivo. In caso di mancata osservanza di questa scadenza, interessi di ritardo saranno addebitati sull'importo complementare fatturato. La differenza tra i contributi d'acconto determinati provvisoriamente e i contributi definitivi viene rimborsata dalla cassa di compensazione o da essa fatturata.

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Viaduktstr. 42
4002 Basilea
Telefono 061 285 22 22
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Sportello / Telefonica
09:00-11:00 14:00-16:00
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