I datori di lavoro e i lavoratori versano ciascuno la metà dei contributi all'AVS/AI/IPG e AD. Sia i contributi alla cassa di compensazione familiare che le spese amministrative sono esclusivamente a carico dei datori di lavoro.
A quanto ammontano i contributi?
Il nostro calcolatore online fornisce informazioni.
Ulteriori dettagli sono disponibili qui:
Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie
Esempio: le persone nate nel 2000 sono soggette all'obbligo contributivo a partire dal 1° gennaio 2018.
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Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG
Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie
Deve tuttavia essere detratta un'esenzione per anzianità (CHF 1'400/al mese, risp. CHF 16'800/anno) dal reddito determinante.
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Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG
Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie
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Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
I contributi per una massa salariale annuale fino a 200'000 franchi sono pagati dal datore di lavoro trimestrialmente. Oltre a questo limite i contributi vengono fatturati mensilmente. La scadenza di pagamento è il 10° giorno dalla fine del trimestre o mese.
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Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG
Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie
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Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie